Profilo sanitario del Chinesiologo (decreto del ministero della salute)

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica
dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute,
di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonche´
disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela
della salute umana e di benessere animale (1324)
EMENDAMENTI
3.0.201 (gia` 3.201)
Idem
Ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G3.0.201
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Istituzione del profilo professionale del chinesiologo)
1. Nell’area delle professioni socio-sanitarie di cui all’articolo 3-octies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e` istituito il profilo
professionale di chinesiologo.
2. Con decreto del Ministro della salute, previo accordo stipulato in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 3 mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, sono disciplinate le competenze del
profilo professionale di chinesiologo, anche in relazione alle attivita` di integrazione
sociosanitaria e a quelle di mantenimento attivo dello stato di
salute, nonche´ i requisiti per accedere alla professione».
Tip. Senato

ORDINE DEL GIORNO
G3.0.201 (gia` em. 3.0.201)
Idem
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1324 recante «Delega al
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonche´ disposizioni
per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il
riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero
della salute»,
premesso che:
il Capo II del disegno di legge riguarda le professioni sanitarie;
e` urgente la necessita` di regolamentare il profilo professionale del
chinesiologo, nell’ambito delle professioni socio-sanitarie di cui all’articolo
3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all’articolo 3-septies,
comma 1, in materia di integrazione sociosanitaria, reca una definizione
delle prestazioni sociosanitarie quali «tutte le attivita` atte a soddisfare,
mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona
che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione
sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuita`
tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione»;
l’integrazione socio-sanitaria e` volta, quindi, a soddisfare le esigenze
di tutela della salute, recupero e mantenimento dell’autonomia personale
e miglioramento delle condizioni e degli stili di vita;
la chinesiologia, oltretutto, e` volta al raggiungimento di una
maggiore consapevolezza corporea e del benessere fisico e psico-fisico;
l’articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
ha introdotto nell’ordinamento l’area delle professioni sociosanitarie ma,
attualmente, non e` stato dato seguito a tali previsioni normative;
l’attivazione dell’area delle professioni sociosanitarie potrebbe essere
un’occasione importante per risolvere le criticita` legate ad alcuni profili
professionali gia` esistenti e legittimare la professionalizzazione di alcuni
non ancora riconosciuti;
a normativa vigente, la professione di chinesiologo, mancando di
una regolamentazione specifica, rientra tra quelle disciplinate dalla legge
14 gennaio 2013, n.3, recante disposizioni in materia di professioni
non organizzate;

il chinesiologo e` un laureato in scienze motorie, o diplomato Isef,
esperto di movimento umano, la cui conoscenza rappresenta un valido
supporto alla cura dei disturbi motori.

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